Diritto soggettivo

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Il diritto soggettivo è una situazione giuridica soggettiva attiva, attribuita ad un soggetto di diritto nel suo interesse.

Il concetto coglie il significato del termine diritto quando viene usato in senso soggettivo, per denotare un qualcosa che un soggetto ha perché l'ordinamento giuridico glie l'ha attribuito (ad esempio, quando si dice che Tizio ha il diritto di proprietà di un bene o la libertà di parola). Il termine diritto viene usato anche in senso oggettivo, per denotare l'insieme delle norme che costituiscono l'ordinamento giuridico (ad esempio, il diritto italiano, svizzero, canonico, internazionale ecc.) o una sua parte (ad esempio, il diritto civile, amministrativo, costituzionale ecc.); in relazione a questo significato si parla di diritto oggettivo (norma agendi, in contrapposizione al diritto soggettivo, facultas agendi). Oltre che in italiano tale duplicità di significato è presente anche nel latino ius, nel francese droit, nel tedesco Recht, nello spagnolo derecho, nel portoghese direito, mentre l'inglese ha termini distinti per il diritto in senso soggettivo (right) e oggettivo (law).

Indice

Evoluzione storica del concetto

L'uso del termine diritto in senso soggettivo, oggi così diffuso, ha origini piuttosto recenti: lo si fa, infatti, risalire alla scuola giusnaturalista, sorta tra il secolo XVII e il secolo XVIII. In realtà non mancano in fonti anteriori, romane (fin dalle XII Tavole) o medioevali, espressioni che sembrano usare il termine ius nel senso di diritto soggettivo. In questi casi, però, si tende a ritenere che l'espressione "avere diritto" venga utilizzata nel senso di avere il diritto (oggettivo) dalla propria parte (un po' come quando, ancor oggi, dicendo "avere ragione" si vuol dire che si ha la ragione dalla propria parte). Il concetto di diritto soggettivo era del resto estraneo alle altre culture da cui trae origine la tradizione occidentale, quella greca ed ebraica, ed è estraneo ad altre tradizioni giuridiche, quali quella cinese, indiana ed islamica.

Come detto il vero e proprio significato soggettivo di diritto sembra emergere solo con i giusnaturalisti; Ugo Grozio lo definì: "una facoltà morale in forza della quale la persona, cui compete tale facoltà, può pretendere una cosa o un comportamento altrui con giustizia".

Si è molto discusso se il diritto soggettivo sia una situazione riconosciuta al singolo, nel senso che l'ordinamento si limita a qualificare un qualcosa che egli aveva in natura già prima di tale qualificazione normativa, oppure conferita al singolo, nel senso che senza l'intervento normativo non esiste alcun diritto in natura. La prima è una posizione tipicamente giusnaturalista, mentre la seconda è tipicamente giuspositivista.

Le diverse accezioni del termine

La dottrina più recente, seguendo l'approccio inaugurato dal giurista statunitense Wesley Newcomb Hohfeld, ritiene che, in realtà, il termine diritto, quando viene usato dai legislatori e dai giuristi in senso soggettivo, assuma diversi significati; infatti può di volta in volta significare:

  • una particolare situazione giuridica soggettiva attiva elementare, che si può denominare anche pretesa e che nel rapporto giuridico è correlata all'altrui dovere od obbligo; poiché tale dovere od obbligo può essere positivo (di fare o dare) o negativo (di non fare), si avrà nel primo caso un diritto positivo, nel secondo un diritto negativo;
  • una qualsiasi situazione giuridica soggettiva attiva elementare, ossia un diritto nel senso di pretesa, una facoltà[1], un potere o un'immunità (intesa come situazione correlata alla mancanza di potere);
  • un complesso di situazioni giuridiche soggettive attive elementari; è questa la natura di molti diritti soggettivi previsti dal diritto positivo (ad esempio, il diritto di proprietà su di un bene è scomponibile nella facoltà di utilizzarlo, nella facoltà di modificarlo, nel potere di alienarlo e così via). Secondo una tesi diffusa, affinché si possa parlare propriamente di diritto soggettivo deve essere comunque presente una pretesa.

E' stato suggerito (Mauro Barberis) di denominare micro-diritti quelli rientranti nei primi due significati e macro-diritti quelli rientranti nel terzo.

Tutela dei diritti

Un diritto è tutelato quando tra le situazioni giuridiche soggettive che lo costituiscono esiste un'apposita situazione giuridica soggettiva attiva, precisamente un potere, il potere di azione, in virtù del quale il titolare del diritto può provocare l'esercizio della giurisdizione in caso di sua violazione. Secondo alcuni sarebbero veri diritti solo quelli tutelati.

Alcuni ordinamenti, come il diritto romano e i sistemi di common law, tendono a prevedere un'azione per ogni diritto soggettivo da tutelare, senza peraltro conferire esplicitamente quest'ultimo, sicché la sua esistenza si può inferire solo dal fatto che esiste un'azione che lo tutela (come compendiato dal brocardo "ubi remedium, ibi ius", "dove c'è il rimedio, c'è il diritto", e dalla massima inglese "remedies precede rights", "i rimedi precedono i diritti"). Al contrario, altri ordinamenti, come quelli di civil law, tendono ad attribuire esplicitamente i diritti soggettivi, prevedendo poi un potere generale di azione a loro tutela (come compendiato dal brocardo "ubi ius, ibi remedium", "dove c'è il diritto, c'è il rimedio").

Diritti assoluti e relativi

Come si è detto il diritto soggettivo, inteso come pretesa, è correlato nel rapporto giuridico alla corrispondente situazione giuridica passiva, il dovere od obbligo, in capo ad un altro soggetto. Al riguardo si distinge:

  • il diritto assoluto, che il titolare può far valere nei confronti di chiunque (erga omnes) e che è correlato ad un dovere in senso stretto, negativo (di non fare);
  • il diritto relativo, che il titolare può fare valere nei confronti di uno o più soggetti determinati (in personam), sui quali grava il correlato obbligo, negativo (di non fare) o positivo (di fare o dare).

La distinzione, sconosciuta al diritto romano (dove, però, si distinguevano le actiones in rem e quelle in personam), è stata introdotta dalla dottrina pandettistica nel secolo XIX.

Va detto che alcune impostazioni teoriche riducono il diritto assoluto ad un fascio di diritti relativi. E' questa la posizione di Hohfeld, il quale afferma che: "il supposto unico diritto reale, correlato con un «dovere» di «tutte» le persone, comporta in realtà tanti separati e distinti rapporti «diritto-dovere» quante sono le persone soggette a un dovere".

Se invece della singola pretesa si prendono in considerazione situazioni giuridiche soggettive complesse, la distinzione tra diritti assoluti e relativi può rivelarsi problematica, ben potendo il diritto positivo configurare diritti soggettivi comprendenti tanto pretese che possono essere fatte valere erga omnes quanto pretese che possono essere fatte valere in personam.

Tra i diritti assoluti si sogliono annoverare i diritti reali, ai quali si possono assimilare anche i diritti sui beni immateriali, e i diritti della personalità. Tra i diritti relativi, i diritti di credito, i diritti potestativi e i diritti di famiglia.

Diritti potestativi

Quello di diritto potestativo è un concetto elaborato dalla dottrina tedesca e introdotto in Italia da Giuseppe Chiovenda: si tratta della situazione giuridica soggettiva consistente nella possibilità di creare, modificare o estinguere, attraverso un atto giuridico, un rapporto giuridico con un altro soggetto indipendentemente dalla sua volontà.

Il diritto potestativo si riduce ad un mero potere, al quale corrisponde in capo al soggetto passivo non un obbligo ma una soggezione. Taluni ritengono improprio l'uso del termine diritto quando si parla di queste situazioni giuridiche soggettive ed, in effetti, dagli anni '80 l'espressione potere di diritto privato è andata sostituendosi nel linguaggio giuridico italiano al termine diritto potestativo.

Diritti soggettivi patrimoniali

I diritti soggettivi sono detti patrimoniali quando corrispondono a interessi di natura economica, riguardando beni che hanno o possono avere un valore di scambio, e sono quindi suscettibili di essere valutati in denaro.

Tra i diritti patrimoniali si distinguono i diritti reali, che sono assoluti, dai diritti di credito che sono, invece, relativi.

I diritti patrimoniali sono, di regola, disponibili in quanto il titolare ha il potere di trasferirli ad altri soggetti e di rinunciarvi, in tutto o in parte.

Diritti reali

Un diritto reale attribuisce al suo titolare una signoria su di una cosa[2], consentendogli di soddisfare il suo interesse attraverso la stessa senza necessità di altrui collaborazione (è questo il carattere dell'immediatezza). I diritti reali implicano, dunque, relazioni tra persone e cose; possono però essere visti anche come diritti assoluti, perché il titolare può far valere erga omnes la pretesa di non essere turbato nell'esercizio del suo diritto, il che implica relazioni tra persone e, perciò, rapporti giuridici.

Il più importante tra i diritti reali è il diritto di proprietà che attribuisce la signoria piena sulla cosa, consentendo al titolare di trarre ogni possibile utilità dalla stessa nei limiti del lecito. La proprietà è, utilizzando la terminologia sopra ricordata, un macro-diritto, scomponibile in una pluralità di micro-diritti: pretese (come quella di non essere turbati nel possesso del bene), facoltà (come quella di usare il bene), poteri (come quello di alienare il bene) e immunità (come quella dall'espropriazione, al di fuori dei casi previsti dalla legge).

Gli altri diritti reali hanno un contenuto più limitato rispetto alla proprietà ed hanno ad oggetto beni di proprietà altrui, per questo motivo sono detti diritti reali su cosa altri (iura in re aliena)[3] o diritti reali minori (ne sono esempi l'usufrutto, le servitù prediali e l'ipoteca). Negli ordinamenti contemporanei questi diritti costituiscono un numerus clausus nel senso che possono essere costituiti i soli diritti previsti dalla legge; tale principio di tipicità, espressamente codificato nei sistemi di civil law, a partire dal Code Napoléon, ma ritenuto sussistente anche in quelli di common law, rappresenta di una limitazione del principio di libertà contrattuale che, invece, consente la costituzione di diritti di credito diversi da quelli previsti dalla legge.

Va tenuto presente che nel linguaggio economico è invalso l'uso di attribuire al termine diritti di proprietà un significato più ampio, tale da abbracciare non solo la proprietà ma anche i diritti reali minori, come il corrispondente termine inglese property rights.

Diritti di credito

I diritti di credito (o di obbligazione o personali) sono diritti relativi patrimoniali consistenti nella pretesa del titolare (creditore) che un altro soggetto (debitore) tenga un determinato comportamento (prestazione) di contenuto positivo (dare o fare) o negativo (non fare). Il rapporto giuridico che lega il creditore al debitore è detto obbligazione.

Nel diritto di credito, a differenza del diritto reale, il titolare può soddisfare il suo interesse solo con la collaborazione del creditore e questo anche se la prestazione ha ad oggetto una cosa (come nei cosiddetti diritti personali di godimento).

Diritti soggettivi non patrimoniali

Oltre ai diritti patrimoniali il diritto privato attribuisce alle persone diritti soggettivi non patrimoniali, relativi ad interessi di carattere prevalentemente ideale o morale: i diritti della personalità e i diritti di famiglia. Si tratta di diritti che, in quanto non patrimoniali, non sono disponibili, sicché il titolare non li può trasferire ad altri soggetti né vi può rinunciare

Diritti della personalità

I diritti della personalità sono diritti assoluti che hanno ad oggetto attributi essenziali della persona umana, quali la vita, l'integrità fisica, l'onore, la riservatezza, l'identità personale, la paternità delle opere intellettuali ecc. Va detto che, secondo alcuni autori, non vi sarebbe una molteplicità di diritti di questo tipo ma un unico diritto, il diritto alla personalità, che si specifica in molteplici aspetti.

Alcuni diritti della personalità, quelli compatibili con l'assenza di fisicità, sono attribuiti anche alle persone giuridiche (si pensi al diritto all'identità, al nome, all'onorabilità e così via).

Diritti di famiglia

I diritti di famiglia sono quelli che spettano al titolare in quanto componente di una famiglia nei confronti degli altri componenti la stessa. In questo caso per famiglia s'intende l'insieme di persone legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela e affinità; dallo status di famiglia (ad esempio, quello di coniugato, figlio legittimo, genitore ecc.) derivano rapporti giuridici di cui i diritti di famiglia costituiscono il contenuto.

I diritti di famiglia sono considerati dalla prevalente dottrina diritti relativi. In quanto non patrimoniali, vanno tenuti distinti dai diritti patrimoniali che possono derivare dallo status di famiglia.

Diritti soggettivi pubblici

Nello stato di diritto l'ordinamento riconosce ai cittadini e, in certi casi, anche agli stranieri e apolidi, diritti soggettivi pubblici che possono fare valere nei confronti dello stato e agli altri enti pubblici quando agiscono in posizione di supremazia.

I diritti soggettivi pubblici non sono disponibili, sicché il titolare non li può trasferire ad altri soggetti né vi può rinunciare. Nel loro ambito si distinguono i diritti civili, politici e sociali, sebbene la classificazione delle singole figure in tali categorie non sia sempre univoca e siano stati proposti anche altri schemi di classificazione.

I diritti soggettivi pubblici sono anche denominati diritti fondamentali. Questa espressione può alludere a due aspetti:

  • sono diritti garantiti al massimo livello dall'ordinamento, in quanto inseriti in atti normativi di rango costituzionale (costituzione, dichiarazione dei diritti), donde la denominazione, che pure si usa frequentemente, di diritti costituzionali;
  • sono diritti che si ritengono appartenere ad ogni essere umano in quanto tale, donde la denominazione, che pure si usa frequentemente, di diritti dell'uomo (o diritti umani); ne segue che, in un'ottica giusnaturalista, tali diritti sarebbero innati e l'ordinamento non li conferirebbe ma si limiterebbe a riconoscerli.

Un'altra denominazione sovente utilizzata è diritti di libertà. In effetti, i diritti civili hanno al centro delle libertà, intese come facoltà di tenere un comportamento, alle quali, però, si aggiunge la pretesa che i pubblici poteri non interferiscano con tale comportamento; è questo il motivo per cui sono anche detti libertà negative. Nei diritti politici e in quelli sociali, invece, sono centrali le pretese di un comportamento positivo da parte dei pubblici poteri, sicché sono anche detti libertà positive.

Diritti civili

I diritti civili [4] sono quelli cui corrispondono obblighi di non fare da parte dello stato e, in generale, dei pubblici poteri e che rappresentano, quindi, una limitazione del loro potere. Comprendono la libertà personale, di movimento, di associazione, di riunione, di coscienza e di religione, l'uguaglianza di fronte alla legge, il diritto alla presunzione d'innocenza e altri diritti limitativi delle potestà punitive dello stato, il diritto a non essere privati arbitrariamente della proprietà, il diritto alla cittadinanza e così via.

Diritti politici

I diritti politici sono quelli relativi alla partecipazione dei cittadini al governo dello stato (inteso in senso lato, comprensivo anche, ad esempio, degli enti territoriali), sia direttamente (attraverso istituti quali il referendum, la petizione ecc.) sia indirettamente, eleggendo i propri rappresentanti (elettorato attivo) e candidandosi alle relative elezioni (elettorato passivo).

Diritti sociali

I diritti sociali sono quelli cui corrispondono obblighi di fare, di erogare prestazioni, da parte dello stato e dei pubblici poteri. Comprendono i diritti alla protezione sociale contro la malattia, la vecchiaia, la disoccupazione ecc., il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione e così via.

Mentre i diritti civili e politici erano già presenti nelle costituzioni ottocentesche, i diritti sociali fanno il loro ingresso solo nel XX secolo con la realizzazione di quella particolare forma di stato nota come stato sociale.

Diritti soggettivi e interessi legittimi

Nel diritto pubblico italiano si contrappongono i diritti soggettivi agli interessi legittimi. Si tratta di una distinzione che riflette il peculiare criterio di riparto della giurisdizione adottato dall'ordinamento italiano quando viene domandata la tutela di una situazione giuridica soggettiva nei confronti della pubblica amministrazione: se la situazione è un diritto soggettivo, la giurisdizione spetta (di regola) al giudice ordinario, se è un interesse legittimo, spetta al giudice amministrativo.

In un'ottica che trascenda la terminologia in uso nell'ordinamento italiano è indubbio che l'interesse legittimo è una sottospecie del diritto soggettivo pubblico: infatti, per quanto la sua definizione sia piuttosto controversa, può essere considerato la pretesa che la pubblica amministrazione eserciti i suoi poteri pubblici in conformità alla legge. In tale ottica, dunque, la contrapposizione tra interessi legittimi e diritti soggettivi andrebbe piuttosto letta come contrapposizione tra interessi legittimi e altri diritti soggettivi, che si differenziano solamente per la modalità di protezione predisposta dall'ordinamento.

Va aggiunto che la dottrina italiana ha talvolta esteso la figura dell'interesse legittimo al diritto privato, in relazione a situazioni in cui la soddisfazione dell'interesse di un soggetto non dipende dal suo comportamento ma da quello di un altro soggetto, titolare di una posizione di diritto o potestà nei suoi confronti.

Note

  1. ^ Va notato che talvolta si usa il termine facoltà in senso lato, per designare le singole situazioni giudiche che compongono un diritto soggettivo (pretese, facoltà in senso stretto, poteri e immunità)
  2. ^ L'aggettivo reale, infatti, deriva dal latino res, 'cosa'
  3. ^ Correlativamente si suol dire che la proprietà è l'unico diritto reale su cosa propria (ius in re propria)
  4. ^ L'aggettivo civile deriva dal latino cives, 'cittadino', ed ha quindi un significato diverso da quello che assume nella locuzione "diritto civile" quando designa una partizione del diritto oggettivo

Voci correlate

Bibliografia

  • F. Santoro-Passarelli, Diritti assoluti e relativi, in Enciclopedia del Diritto, vol. XII, Giuffrè, 1964

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