Con l'espressione Diritto romano si indica l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa XIII secoli, dalla data della Fondazione di Roma (753 a.C.) fino alla fine dell'Impero di Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano l’Italia fu invasa dai Longobardi: l’impero d’Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio – formalmente imperiale e romana – si allontanò sempre più dall’eredità dell’antica Roma e della sua civiltà (anche giuridica).
ius Quiritium; il nome deriva da "Quirites", sinonimo di "Romani". Era costituito da un insieme di consuetudini ancestrali, non scritte, talmente remote che i Romani stessi non ne conoscevano l'origine. Riguardava gli ambiti di diritto di famiglia, matrimonio, patria potestas e proprietà privata, e non comprendeva le obbligazioni, che in età arcaica non esistevano. Costituisce il nucleo più arcaico del ius civile.
ius civile, l'insieme delle norme che regolano i rapporti tra i cives romani, considerato nell'ottica romana come orgogliosa prerogativa dei cittadini di Roma. Di esso il giurista romanoPapiniano dà la seguente definizione tramandataci dal Digesto giustinianeo:
D.1.1.7 «Ius autem civile est quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit».
ius honorarium (o ius praetorium), che riguarda le situazioni di diritto o di fatto che, pur non trovando tutela nelle norme dello ius civile, sono state regolamentate dall'attività giurisdizionale dei magistrati dotati di iurisdictio. Lo stesso Papiniano, nel medesimo brano in cui definisce il ius civile, racchiude il concetto di ius honorarium, che egli chiama ius praetorium, nelle seguenti parole:
«Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supllendi vel corrigendi gratia propter utilitatem publicam; quod et honorarium dicitur ab honore praetorum».
Il ius pretorium è il diritto introdotto dai praetores al fine di aiutare, aggiungere, emendare lo ius civile per la pubblica utilità; ciò che viene anche chiamato honorarium dall'onore dei pretori
ius gentium, cioè tutti gli istituti che trovano tutela, oltre che nell'ordinamento statuale romano, anche presso altri popoli.
Fasi storiche del diritto romano
La periodizzazione più diffusa del diritto romano è quella che distingue 4 differenti stadi evolutivi:
La ricostruzione dell'intero sistema di diritto romano è basata sul ritrovamento di fonti giuridiche e storiche più o meno complete. Di seguito, un elenco (certamente non esaustivo) delle principali fonti di produzione del diritto romano che ci sono pervenute:
Legge delle XII tavole (Dvodecim Tabvlarum Leges): il primo documento giuridico latino scritto, risalente ad oltre 2500 anni fa;
I Quattro Commentari delle Istituzioni di Gaio (Commentarii Quattvor), una pietra miliare della storia del diritto moderno, con le Gai Institvtionum Epitomae e le Gai fragmenta Avgvstodvnensia;
Istituzioni di Giustiniano (Imperatoris Ivstiniani Institvtionvm): la prima grande codificazione del maestro della legge;
Codice di Giustiniano(Domini Nostri Sacratissimi Principis Ivstiniani Codex); monumentale opera di codificazione di Giustiniano, divisa in dodici libri;
Digesto di Giustiniano (Domini Nostri Sacratissimi Principis Ivstiniani Ivris Envcleati Ex Omni Vetere Ivre Collecti Digestorum seu Pandectarum), colonna portante del Corpus Iuris Civilis
Codice Teodosiano(Imperatoris Theodosiani Codex): il contraltare alla codificazione Giustinianea, in sedici libri densi di diritto e innovazioni strutturali, tra cui il Liber Legum Novellarum Imperatoris Theodosi;
Titvli ex corpore Ulpiani: la colossale opera di Eneo Domizio Ulpiano, in 29 titoli; è un'opera di carattere piuttosto elementare, destinata soprattutto all'insegnamento del diritto, contenuta in un manoscritto della Biblioteca Vaticana. Secondo la dottrina prevalente, si tratta di una compilazione postclassica (con molta probabilità dell'epoca di Diocleziano o Costantino) di passi rimaneggiati e rielaborati tratti da opere di Ulpiano.
Sententiae Pauli: i cinque titoli delle Sententiae receptae Pavlo tributae e i cinque libri delle Pavli sententiarvm interpretatio;
Constitvtiones Sirmondianae: raccolta di 16 costituzioni imperiali, che disciplinano materie ecclesiastiche; presero il nome dal primo loro editore, il gesuita Sirmond (1631). Emanate fra il 333 e il 425, non furono tutte accolte nel Codice teodosiano, in appendice al quale vennero pubblicate da Theodor Mommsen.
Fragmenta Vaticana[2], frammenti di un'ampia compilazione privata di costituzioni imperiali e di passi desunti dalle opere di Papiniano, Ulpiano e Paolo. Il palinsesto fu scoperto nel 1821 dal cardinale Mai nella Biblioteca Vaticana. Le costituzioni imperiali ivi riportate vanno dal 205 al 369 o al 372
Lex Romana Burgundionum, scritta all'inizio del VI secolo, è articolata in 47 titoli e la si attribuisce a Gundobado, re dei Burgundi (Gallia Orientale). È destinata ai soli sudditi romani del regno dei Burgundi;
Edictum Theodorici Regis: l'Editto di Teodorico pubblicato nel 500, diviso in 154 articoli, era un codice "territoriale", cioè conteneva disposizioni valide sia per i Romani che per gli Ostrogoti. Ciascuno degli articoli era ricavato da un testo delle leges o degli iura, soprattutto dai codices, dalle Sententiae di Paolo ecc. Vi sono anche alcune norme nuove, di incerta origine (non si sa se di origine ostrogota oppure derivate dalla pratica);