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Il Diritto internazionale, chiamato anche "diritto delle genti" (ius gentium), è quella branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale. Esso è suddiviso in Diritto internazionale pubblico e Diritto internazionale privato. Ci si occuperà in questa pagina del Diritto internazionale pubblico. Il Diritto internazionale privato, nonostante l'appellativo di internazionale, è l'insieme delle norme di diritto interno (quindi, proprie di un ordinamento statale, e promulgate con le modalità previste dall'ordinamento dello Stato stesso) che risolvono i conflitti fra le disposizioni dei diversi ordinamenti giuridici applicabili ad un medesimo rapporto, quando esistono collegamenti a più di una legislazione nazionale. Si applicano quindi per il diritto internazionale privato le apposite norme interne (per l'Italia una legge specifica ha riordinato la materia, in precedenza dispersa sui quattro Codici). Per completezza si ricorda come le norme concordate fra gli Stati per l'uniforme regolazione del Diritto internazionale privato (ovvero tramite trattati e convenzioni internazionali) facciano invece parte del Diritto internazionale pubblico, trattandosi di norme che coinvolgono l'attività di organi statuali.
La comunità internazionaleAll'interno di un ordinamento statale il riconoscimento della personalità giuridica in favore di enti collettivi e organizzazioni, comporta che a questi nuovi soggetti si applichi una disciplina speciale, ovvero differente da quella comune destinata a tutelare e promuovere gli interessi degli individui. Nell'ambito dell'ordinamento internazionale, al contrario, la disciplina di diritto comune riguarda invece enti ed organizzazioni, in modo particolare gli Stati. Mentre il diritto interno determina i requisiti che enti ed organizzazioni devono aver per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, il diritto internazionale semplicemente "prende atto di questa personalità": l'ordinamento internazionale, infatti, non prescrive con che modalità debba essere costituito uno Stato, bensì ne accerta l'esistenza. Fatte queste premesse, possiamo dire che la principale differenza tra la struttura del diritto internazionale e quella del diritto interno è l'assenza di un'autorità centrale che emani la legge e ne assicuri il rispetto (è questa la cosiddetta "anarchia" della comunità internazionale), inoltre a partire dalla fine del XIX secolo e soprattutto dalla fine della Prima Guerra Mondiale agli Stati si sono affiancate le Organizzazioni Internazionali, mentre con l'inizio della decolonizzazione hanno progressivamente assunto personalità giuridica internazionale i movimenti insurrezionali, purché esercitino il controllo effettivo su una popolazione ed un territorio. Alcuni internazionalisti ritengono che i recenti sviluppi della materia stiano facendo lentamente emergere una soggettività giuridica internazionale degli individui, posizione contrastata dalla maggior parte della dottrina, che ritiene che la scena internazionale sia ancora dominata dagli Stati e dalle Organizzazioni sovranazionali, malgrado il ruolo sempre più importante svolto dai singoli e dalle ONG. Il riconoscimento della personalità internazionale degli individui si appoggia sul crescente numero di diritti e obblighi internazionali che spettano ai singoli in quanto tali e non in quanto cittadini di uno Stato, come i diritti umani e la responsabilità internazionale individuale (crimini internazionali). Diritto consuetudinario e diritto convenzionale (o pattizio)
Proprio a causa dell'anarchia della comunità internazionale, il diritto internazionale universalmente valido è per lo più diritto consuetudinario, anche se la politica delle organizzazioni internazionali come l'ONU può influenzarne lo sviluppo (ad esempio sull'uso della forza nelle relazioni internazionali). Per entrare a far parte del diritto consuetudinario una regola deve essere accettata almeno da una larga maggioranza degli Stati che comprenda gli Stati più influenti a livello internazionale. Il diritto convenzionale si basa invece sugli accordi internazionali liberamente stipulati dagli Stati, che si impegnano a rispettarne le disposizioni. Di norma il diritto pattizio prevale sul diritto consuetudinario (il diritto particolare prevale su quello generale), ma con una importantissima eccezione per quanto riguarda lo ius cogens. Una norma di ius cogens è una norma consuetudinaria che protegge valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare: se due Stati stipulano un trattato in cui si propongono di attuare violazioni dell'integrità di uno Stato terzo o di eseguire azioni considerate crimini internazionali il trattato stesso è considerato nullo. Forme, contenuti e procedure per la formazione del diritto convenzionale sono state codificate nella Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati; nel Preambolo di questa Convenzione si precisa che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della Convenzione stessa, anche perché la Convenzione rappresenta solo un punto di riferimento e non coincide necessariamente con le consuetudini internazionali in materia. I SoggettiSono soggetti del diritto internazionale i seguenti enti.
La soggettività di alcuni enti è invece in discussione. Sono generalmente non considerati come soggetti del diritto internazionale:
Gli StatiCaratteristiche della soggettivitàGli stati sono i soggetti principali del diritto internazionale; essi devono presentare tre caratteristiche sostanziali:
Più in particolare possiamo indicare delle categorie di stato non propriamente dette che godono o no di soggettività internazionale. a tale proposito possiamo ricordare:
Acquisto della soggettivitàL'acquisto della soggettività internazionale da parte degli stati, come anche dei movimenti di liberazione e dei movimenti di insurrezione, è legata alla reale manifestazione delle tre caratteristiche di cui sopra (popolazione, territorio, sovranità) in capo ad una organizzazione. Essendo l'ordinamento internazionale atipico, non contemplando cioè un'istituzione normativa e giudiziale, ma lasciando tutto alla libera iniziativa degli stati e agli accordi che questi pongono in essere tra loro, non può in nessun modo essere delineata una procedura di acquisto della soggettività internazionale. Più in particolare la questione assume un carattere soprattutto politico, in quanto di per se il riconoscimento di uno stato da parte di un altro stato o da parte di istituzioni internazionali non ha che una funzione dichiarativa e non costitutiva, cioè non è essenziale che vi sia riconoscimento da parte gli altri soggetti perché un'istituzione diventi soggetto di diritto internazionale. Esempio adducibile è lo stato di Israele che esercita controllo e governo su di un territorio ed in capo ad una popolazione, pur non essendo riconosciuto dalla quasi totalità dei paesi arabi. Ancora, il riconoscimento può essere espresso (dichiarato da altri stati) o tacito (deducibile dall'inizio di attività di diritto internazionale aventi come controparte il nuovo soggetto, come ad esempio la stipula di un trattato). Limiti alla sovranità internaPur essendo per uno stato, in linea di principio, lecito amministrare il proprio territorio a piacimento, organizzando liberamente le istituzioni governative e le leggi che regolino la comunità civile, la sovranità dello stesso sul suo territorio conosce diverse limitazioni. Tali limitazioni si riferiscono in primo luogo al divieto di violare il c.d. Jus Cogens quell'insieme cioè di consuetudini imperative per ogni stato in particolare riferimento al rispetto dei diritti umani. I limiti alla sovranità interna sono:
Immunità diplomaticaAltra categoria di limitazioni riguarda l'immunità garantita ai funzionari di altri stati. Il principio sottostante che garantisce una protezione estensiva agli agenti diplomatici di stati esteri è da ricercarsi nella consuetudine che istituzioni di pari grado non possano citarsi in giudizio e giudicarsi l'una con l'altra. Questo si riflette nel diritto internazionale nella pratica dell'immunità per i funzionari di uno stato estero, la quale in linea di massima presenta queste caratteristiche:
Sono previste nell'immunità diplomatica anche:
Le organizzazioni internazionaliLe Organizzazioni Internazionali sono entrate a far parte della comunità internazionale in tempi relativamente recenti. Le prime organizzazioni erano create per scopi specifici e limitati (Unione Postale Universale creata nel 1875, Unione per la protezione della proprietà industriale nel 1883 etc.). Il primo tentativo per dare un ordinamento unitario alla comunità internazionale fu la creazione, nel 1919, della Società delle Nazioni (SDN), fortemente voluta dal presidente americano Woodrow Wilson, che aveva cercato anche di far entrare nel diritto internazionale una serie di importanti principi, solo in parte accettati dalle nazioni europee: innanzitutto il pacifismo e l'autodeterminazione dei popoli (i "quattordici punti"). La Società aveva poteri molto deboli: come se non bastasse gli stessi Stati Uniti non entrarono a farne parte per l'opposizione del Congresso. Nel 1945, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) prese il posto della SDN. L'ispiratore del progetto era di nuovo un presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, che morì prima della nascita dell'ONU ma che vide le sue idee portate avanti dai suoi ex collaboratori. L'ONU aveva ed ha grossi limiti, in buona parte legati al sistema dei veti: per molti anni il sistema di sicurezza collettiva disegnato dalla sua Carta restò paralizzato a causa della guerra fredda, ma in ogni caso la sua nascita ha segnato un passo in avanti importante. Lo Statuto delle Nazioni Unite prevedeva inoltre il divieto dell'uso della forza a livello internazionale, a differenza di quello della SDN. Gli individuiA seguito del tribunale di Norimberga e di Tokyo, istituiti dalle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale per perseguire le gravi violazioni della dignità umana durante la guerra, i singoli soggetti sembrano sempre più essere portatori di diritti dunque soggetti autonomi del DI. Se prima della seconda guerra mondiale erano gli stati che con delle convenzioni si impegnavano a tutelare dei diritto in capo agli individui (che rimanevano l'oggetto della convenzione) in tempi recenti si sta affermando la prassi di considerare gli individui come soggetti che godono di diritti e gli stati come soggetti che godono di obblighi. A fronte di tali diritti vi è la formazione della possibilità di appellarsi a corti internazionali deputate alla loro tutela. Ci si ritrova anche nel diritto internazionale dunque a parlare di diritto soggettivo degli individui e di diritto d'azione degli individui. Diritto soggettivoCome diritto individuale si intende la capacità dei soggetti di essere portatori di diritti. La formazione di consuetudini e di obblighi di origine pattizia che pongono gli stati nel dovere di riconoscere e rispettare alcuni diritti per propri cittadini, indipendentemente dalle regole interne proprie di ogni ordinamento, è marcata da alcune tappe fondamentali
Diritto d'AzioneÈ la possibilità di appellarsi ad una corte o più in generale di poter reclamare la tutela di un diritto. Caratteristiche del diritto internazionale pubblicoLe fonti
I contenuti
L'adattamento del diritto interno al diritto internazionale pubblico
Esistono in materia due procedimenti di adattamento: quello ordinario e quello speciale. L'ordinario prevede una riformulazione della norma internazionale mentre quello speciale un rimando alla stessa. Il ruolo dell'interprete differenzia ancora di più le due procedure e ed è molto diverso a seconda del procedimento adottato: mentre nel primo egli si troverà di fronte ad una norma che è del tutto simile alle altre norme dell'ordinamento statale nel secondo egli dovrà formulare una ricostruzione della norma internazionale e stabilire se la norma è ancora in vigore sul piano internazionale.... La funzione giurisdizionale internazionale
La corte internazionale di giustizia è uno degli organi principali dell'ONU. Essa opera secondo due procedimenti: quello in sede contenziosa e quello in sede consultiva. La prima prevede la risoluzione di una controversia sorta tra due o più stati mentre la seconda lì emanazione di un parere su qualsiasi questione giuridica. Possono adire la corte per quanto riguarda la sede contenziosa solo gli stati mentre in sede consultiva le organizzazioni internazionali. Gli ultimi sviluppiGli sviluppi recenti del diritto internazionale, in particolare in materia di protezione dei diritti umani, hanno fatto ritenere ad alcuni studiosi che si stia lentamente affermando una soggettività giuridica internazionale degli individui, in rottura con i dettami del diritto internazionale classico. Bibliografia
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