Direttiva apparecchi a pressione

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La Direttiva Apparecchi a Pressione, comunemente detta PED dalla denominazione inglese Pressure Equipment Directive, è una direttiva di prodotto (97/23/CE) emanata dalla Comunità Europea, e recepita in Italia con il Decreto Legislativo n° 93/2000. Fino al 30 Maggio 2002 è stato possibile continuare ad applicare la normativa italiana preesistente mentre, da tale data, la PED è divenuta cogente e ha sostituito le precedenti disposizioni. Essa disciplina la progettazione e la costruzione di apparecchi in pressione. Rientrano nel campo di applicabilità della direttiva tubazioni, accessori e recipienti soggetti ad una pressione relativa maggiore di 0,5 bar.

Principali novità introdotte

La normativa ha introdotto il concetto di Organismo Notificato, assente nel settore degli apparecchi a pressione, quale ente certificante per le attività di costruzione delle apparecchiature a pressione. La nomenclature è stata, inoltre, ulteriormente arricchita da termini quali "attrezzature a pressione", intendendo ogni parte soggetta a una pressione interna (tubazioni, apparecchi a pressione, etc) con l'eccezione degli accessori a pressione e degli accessori di sicurezza, cioè mezzi volti a limitare la pressione in determinate circostanze. La PED identifica come responsabile unico del processo produttivo il fabbricante, coadiuvato per alcune attività dall'Organismo Notificato che, però, conserva solo una responsabilità civile. Ultima importante innovazione è stata la previsione di una procedura dedicata per i fabbricanti che operano in sistema di gestione qualità.

Classificazione per livello di pericolosità

La PED impone ai fornitori di identificare il livello di pericolosità dell’apparecchiatura costruita. Essi sono tenuti a riconoscere i pericoli dovuti alla pressione e quindi a progettare e costruire l’apparecchiatura tenendo conto di tale analisi. Il livello di pericolosità è legato al concetto di energia immagazzinata nell’apparecchiatura.

L’energia immagazzinata è valutata sulla base dei seguenti parametri:

  • dimensioni dell’apparecchiatura (volume nel caso di recipienti, diametro nel caso di tubazioni)
  • pressione
  • temperatura
  • pericolosità del fluido
  • condizioni di esercizio e installazione

Questi parametri determinano la classificazione dell’apparecchiatura in sei classi di pericolosità crescente:

  • esclusione dalla direttiva (art.3 comma 3)
  • corretta prassi costruttiva sufficiente
  • classe I, II, III, IV

Se l’apparecchiatura ricade in classe I, II, III o IV, è obbligatorio emettere la Dichiarazione di Conformità ed apporre il Marchio CE, operazione che viene autorizzata dall'organismo notificato. Per poterla apporre il fabbricante deve seguire, in ogni fase realizzativa, prescrizioni sempre più impegnative al crescere della classe. Tali prescrizioni variano sulla base del prodotto fornito. La classe I, nella quale ricadono le apparecchiature meno pericolose, richiede fondamentalmente un controllo di qualità interno del fornitore. Le richieste sono più onerose nelle classi superiori, fino alla classe IV che richiedono l'intervento e/o la supervisione di un Organismo Notificato (Notified Body) nelle principali fasi produttive: progettazione, fabbricazione, collaudo, documentazione.

Voci correlate

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