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La contravvenzione è un reato minore (art. 39 c.p.), punito con la pena dell'arresto ovvero dell'ammenda (artt. 17 ss. c.p.).
DistinzioniIl sistema distintivo tra le contravvenzioni e i delitti è indicato nell’art. 39 c.p. ed è un criterio di carattere prettamente formale: in sostanza si distingue tra le due tipologie di reato in base alla pena prevista per le singole fattispecie. Secondo l'art. 17 c.p., si tratterà di un delitto se l’illecito è punito con:
Si tratterà di una contravvenzione, se invece è punito con: Anche se la dottrina e la giurisprudenza hanno variamente cercato un discrimine tra i le due fattispecie di reato, in realtà il criterio formale appare l'unico capace di distinguere le due tipologie. Nel tentativo di distinzione tra delitti e contravvenzioni si è posta anche una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1986 che ha distinto tra le contravvenzioni:
In sostanza, però nonostante gli sforzi di razionalizzazione della circolare del 1986 è difficile trovare un vero elemento distintivo. Infatti, vi sono delitti considerati e puniti meno gravemente di altri puniti con una contravvenzione (si pensi ad esempio alla minaccia, art. 612 c.p. punito con la multa fino ad € 51, che è un delitto punito meno gravemente della radunata sediziosa, che è una contravvenzione, punita dall'art. 655 c.p. con l'arresto fino ad un anno, oppure di contravvenzioni che riguardano la vendita ambulante di armi previsto dall'art. 696 c.p. punito con l'arresto da 3 mesi fino a 3 anni e con l'ammenda fino ad € 1.239, mentre il possesso di stupefacenti è punito come delitto dall'art. 73 Testo Unico sugli Stupefacenti con la reclusione da 6 a 20 anni e da € 26.000 ad € 260.000). Elemento soggettivoL'elemento soggettivo per le contravvenzioni, diversamente dai delitti, viene in rilievo in modo meno importante, in quanto il contravventore viene punito dall'ordinamento giuridico avendo riguardo almeno della colpa, considerando la semplice volontarietà della condotta. Nel delitto, invece si risponde in via generale solo per dolo salvo i casi di delitti preterintenzionali o colposi espressamente previsti dalla legge; inoltre solo i delitti sono assoggettabili alla disciplina del tentativo. Al contrario, non esistono contravvenzioni in cui sia configurabile il tentativo di cui all'art. 56 c.p.. Infine, la cosiddetta "contravvenzione stradale", derivante dall'inosservanza del Codice della strada, non rientra nella categoria giuridica o tecnica delle contravvenzioni, ma in quella delle sanzioni amministrative, in quanto illeciti amministrativi. Pene accessorieLe pene accessorie per le contravvenzioni sono:
Tale pena accessoria è comune ai delitti e alle contravvenzioni. In precedenza, erano previste anche:
Queste pene accessorie sono state soppresse dalla Legge n. 689/1981 che ha inserito la seconda pena accessoria tra quelle relative alle contravvenzioni. Voci correlatebugie |
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