Le materie di sua competenza sono la legislazione economica e sociale.
È un organo consultivo del Governo, delle Camere e delle Regioni, ed ha diritto all'iniziativa legislativa, limitatamente alle materie di propria competenza.
Composizione
L'art. 99, c. 1, Cost. previede che esso sia composto, «di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa». La sua composizione è attualmente disciplinata dall'art. 2 della l. n. 936 del 30 dicembre1986. Consta di 121 membri così suddivisi:
99 «rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato», nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui:
44 rappresentanti dei lavoratori dipendenti «in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni, nonché della pubblica amministrazione». Inoltre 5 membri «rappresentano i dirigenti pubblici e privati e i quadri intermedi»;
18 rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui 5 rappresentanti dei coltivatori diretti, 5 rappresentanti degli artigiani; 4 rappresentanti dei liberi professionisti e 4 rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo;
37 rappresentanti delle imprese di cui 5 rappresentanti dell'agricoltura e della pesca, 14 rappresentanti dell'industria, 7 rappresentanti del commercio e del turismo (in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza al settore del turismo), 8 rappresentanti dei servizi (in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni), un rappresentante dell'IRI, un rappresentante dell'ENI e un rappresentante dell'EFIM.
10 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato, nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
I membri del Consiglio restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.
Funzioni
Le funzioni del CNEL sono limitate alle materie di propria competenza; in quest'ambito:
esprime pareri;
promuove iniziative legislative.
I pareri sono forniti solo su richiesta ( quindi non sono obbligatori ) del Governo, delle Camere o delle Regioni, e anche se forniti non risultano vincolanti.
Inoltre ha il potere di promuovere iniziative legislative nel campo della legislazione economica e sociale, con alcune eccezioni, come per le leggi tributarie, di bilancio o di natura costituzionale. L’iniziativa è parimenti esclusa per quelle leggi per le quali sia stato presentato un disegno di legge da parte del governo, o per le quali il governo, il parlamento o una regione abbia già chiesto il parere del CNEL.
L'articolo 99 Cost. attribuiva l'iniziativa legislativa senza stabilire dei limiti, essendo questi stabiliti con precisione dalla legge istitutiva. Ma dopo la modifica di quest'ultima (legge 936/1986),l'iniziativa legislativa del CNEL non ha più limiti normativi, ma solo quelli che derivano dalla scarsa funzionalità dell'organo.