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Un'azione collettiva, che negli Stati Uniti è conosciuta come "class action" inglese, è un'azione legale condotta da uno o più soggetti che, membri della classe, chiedono che la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto avvenga con effetti ultra partes per tutti i componenti presenti e futuri della classe. Gli altri soggetti della medesima possono chiedere di non avvantaggiarsi dell'azione altrui (esperendone una propria) esercitando l'opt-out right, oppure possono rimanere inerti avvantaggiandosi dell'attività processuale altrui che avviene sulla base del modello rappresentativo. Con l'azione rappresentativa (class actions) si possono anche esercitare pretese risarcitorie per esempio nei casi di illecito plurioffensivo, ma lo strumento oltre alle ben note funzioni di deterrenza realizza anche indubbi vantaggi di economia processuale e di riduzione della spesa pubblica . L'azione rappresentativa è il modo migliore con cui i semplici cittadini possano essere tutelati e risarciti dai torti delle grandi aziende e delle multinazionali, in quanto la relativa sentenza favorevole avrà poi effetto o potrà essere fatta valere da tutti i soggetti che si trovino nell'identica situazione dell'attore. La particolarità del modello statunitense di tutela dei consumatori si incentra soprattutto su due aspetti: la possibilità di ricorrere ad una azione collettiva a fini risarcitori e quella di ottenere i cosiddetti danni punitivi. Si tratta, in sostanza, di un meccanismo processuale che consente di estendere i rimedi concessi a chi abbia agito in giudizio ed abbia ottenuto riconoscimento delle proprie pretese a tutti gli appartenenti alla medesima categoria di soggetti che non si siano attivati. L'azione collettiva nasce dall'esigenza di consentire, per ragioni di giustizia, di economia processuale e di certezza del diritto, a chi si trovi in una determinata situazione di beneficiare dei rimedi che altri, avendo agito in giudizio ed essendo risultati vittoriosi, possono esercitare nei confronti del convenuto.
La class action in EuropaLe azioni di gruppo guadagnano sempre maggiore popolarità in tutta Europa. La direttiva n. 98/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19-5-98 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi del consumatori in UE stabilisce che enti legittimati quali ad esempio associazioni dei consumatori o autorità pubbliche indipendenti, sono autorizzate ad agire in giudizio per conto di un gruppo di persone danneggiate dalla condotta del convenuto. Esistono poi differenze tra gli Stati europei nel dotarsi di una legislazione particolare[1]. Introduzione nell'ordinamento italianoIter parlamentareXIV° Legislatura (maggio 2001 - aprile 2006)Il primo tentativo del Parlamento di tutelare collettivamente i consumatori avvenne durante la XIV° Legislatura (maggio 2001 - aprile 2006) con il Progetto di Legge ad iniziativa parlamentare C. 3838 a firma dell'On. Bonito (DS-Ulivo) e altri. Il PDL non si prefiggeva di istituire la figura giuridica delle azioni collettive, ma si limitava a modificare un articolo della legge n. 281 del 30 luglio 1998 per prevedere " ... il risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi ... che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti". Nonostante l'impalpabilità dell'intervento legislativo e la sua approvazione pressoché all'unanimità da parte della Camera dei Deputati il 21/07/2004 (votanti 445, favorevoli 437, contrari 8, astenuti 1) l'iter parlamentare si arenò al Senato, dove non fu nemmeno avviato l'esame da parte delle commissioni competenti di Giustizia e Industria-Commercio-Turismo. Il progetto prevedeva , all'Art.2 , la legittimazione attiva oltre alle Associazioni di consumatori del Cncu, anche alle Associazioni di investitori . XV° Legislatura (aprile 2006)Attualmente presso la II° Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sono all'esame vari progetti e disegni di legge atti ad introdurre nell'ordinamento italiano l'azione collettiva risarcitoria a tutela di consumatori ed utenti. Analizzando i testi in esame è relativamente semplice suddividere le proposte parlamentari in due tipologie ben distinte. DDL del Governo e simili
Oltre al disegno di legge C. 1495, a firma dei ministri Bersani, Mastella e Padoa Schioppa, presentato il 27 luglio 2006 dal Governo Prodi si sono aggiunti altri progetti di legge ad iniziativa parlamentare a firma Maran (1289), Buemi (1662) e Crapolicchio (1883).Queste proposte per l'introduzione delle azioni collettive nell'ordinamento italiano prevedono l'inserimento di un nuovo articolo, il 140 bis, all'interno del Codice del Consumo, legge n. 206 del 6 settembre 2005. Tutti questi disegni di Legge, pur dichiarando di ispirarsi al testo approvato alla Camera nella precedente Legislatura, da un lato ampliano l' ambito di applicazione agli illeciti extracontrattuali non prettamente consumeristici (e non precedentemente previsti), dall' altro omettono di prevedere la legittimazione attiva a favore delle Associazioni di investitori, motivo per cui il SITI[6], Sindacato Italiano per la Tutela dell'Investimento e del risparmio, si è fatto sin dal luglio 2006 promotore di un Coordinamento delle Associazioni Esponenziali di tutela di interessi collettivi specifici escluse dal ddl 1495 Bersani sulla Class Action[7]. PDL concorrenti
I PDL Fabris (1330), Poretti-Capezzone (1443), Pedica (1834) e Grillini (1882) da un lato considerano insufficiente limitare la legiferazione per le azioni collettive all'interno di un unico articolo proponendo una legge ad hoc, dall'altro lato attingono maggiori elementi dalla legislazione americana che la proposta governativa omette. Le suddette proposte sono considerate assai più coerenti sia da numerose associazioni per la difesa dei diritti di investitori e di consumatori (SITI[12], ADUC, SOS UTENTI[13], ecc.) sia da numerose organizzazioni extraparlamentari (meetup di Beppe Grillo). Numerose petizioni popolari , e tra queste quella del Coordinamento[14] promosso dal Siti chiedono al Governo di promulgare una legge che rispetti il diritto di ogni cittadino di adire vie legali tramite class action e di non riservare questo diritto ai soli enti riconosciuti dal Governo come invece recita il DDL governativo. Attuale situazione iter parlamentareAttualmente tutte le proposte sono all'esame della II° Commissione Giustizia della Camera dei Deputati che ha svolto l'iter preliminare della presentazione dei PDL a cura del relatore On. Alessandro Maran (Ulivo) e una serie di audizioni informali di varie associazioni rappresentanti consumatori (ADOC, ADUC, SITI, ADICONSUM, ADUSBEF etc.) e soggetti del mondo economico (Confindustria, FederFarma, ANIA etc.). Il dato che appare evidente leggendo i resoconti consultabili sul sito della Camera dei Deputati è la totale assenza dell'opposizione in questo dibattito di interesse generale per i cittadini, visto che i deputati di questo schieramento non hanno né presentato un proprio progetto di legge, né risultano co-firmatari dei PDL esistenti. Nel corso della discussione al Senato della legge finanziaria per il 2008, il 15 novembre 2007, è stato approvato l'emendamento 53.0.200 (testo 3), a firma dei senatori Manzione e Bordon, che introduce per la prima volta la class action nel nostro ordinamento. Comparazione delle attuali propostePer agevolare la comprensione del confronto tra le proposte che introdurrebbero le azioni collettive attraverso un articolo aggiuntivo al Codice del Consumo, tra le quali quella governativa, e i progetti di legge che propongono una legge a se stante si procederà a denominare con la parola GOVERNO il DDL 1495 e i PDL 1298, 1662 e 1883 e con la parola CONCORRENTI i PDL 1330, 1443, 1834 e 1882.
Governo: Viene aggiunto un articolo (140-bis) all'interno del codice del consumo.
Governo: Riservata alle associazioni di consumatori iscritte alla CNCU, alle associazioni professionali ed alle camere di commercio. Questo potrebbe risultare anticostituzionale; si porrebbe infatti in aperto contrasto con gli Artt. 3, 18 e 24 della Costituzione Italiana , in quanto: -prevede una irragionevole disparità di trattamento tra categorie (discriminando le Associazioni che tutelano interessi specifici rispetto alle consumeristiche generaliste); - limita ,di fatto, il diritto all' associazionismo ; - lede, infine, il diritto di difesa del singolo cittadino al quale è precluso, in questo modo, l'utilizzo diretto ed in prima persona di tale strumento; - subordina infine (in palese contrasto, peraltro, con quanto previsto dall'art. 92 c.p.c.) l'esercizio del diritto di difesa del privato cittadino, al preventivo consenso ed appoggio di una delle 16 Associazioni consumeristiche generaliste. Questo porterebbe alla fine dell'Associazionismo in Italia, come denunciato nella petizione lanciata dal Coordinamento delle Associazioni esponenziali di tutela di interessi collettivi specifici escluse dal DDL 1495 Bersani sulla Class Action[15]
Governo: Dopo una eventuale vittoria dell'azione collettiva, i singoli aventi diritto debbono intraprendere un'azione legale individuale (stragiudiziale, prima, e giudiziale in caso di esito negativo della prima).
Governo: Sono incentivate le transazioni (sia per l'azione collettiva che per il risarcimento individuale). Per la classe, il potere di transare è delegato totalmente al soggetto che avvia l'azione collettiva.
Governo: Non viene disciplinata l'ipotesi della presentazione di una pluralità di istanze di avvio di azioni collettive per i medesimi fatti.
Governo: Non previsto.
Governo: Non previsto. Note
Bibliografia
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